{"id":9559,"date":"2024-03-07T15:59:45","date_gmt":"2024-03-07T14:59:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.intesigroup.com\/it\/?p=9559"},"modified":"2025-01-13T16:02:05","modified_gmt":"2025-01-13T15:02:05","slug":"eidas2-conservazione-earchiving","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.intesigroup.com\/it\/news\/eidas2-conservazione-earchiving\/","title":{"rendered":"eIDAS2: dalla conservazione all\u2019e-archiving"},"content":{"rendered":"\n<p>In virt\u00f9 del nuovo Regolamento eIDAS 2.0 si assiste al passaggio dalla <a href=\"https:\/\/www.intesigroup.com\/it\/conservazione-digitale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">conservazione digitale<\/a> intesa &#8220;in senso italiano&#8221; all\u2019e-archiving.<\/p>\n\n\n\n<p>Fondamentale \u00e8 analizzare: cosa cambia, come cambia, quali impatti ha il cambiamento e soprattutto quali sono gli effetti legali di questo passaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>La conservazione digitale &#8220;italiana&#8221; attualmente prevede ai sensi dell\u2019Art. 44 1-ter CAD (Codice dell\u2019Amministrazione Digitale \u2013 Dl.gs 82\/2005 e successive modifiche ed integrazioni) che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicuri, per quanto in esso conservato, caratteristiche di <strong>autenticit\u00e0, integrit\u00e0, affidabilit\u00e0, leggibilit\u00e0, reperibilit\u00e0<\/strong>, secondo le modalit\u00e0 indicate nelle Linee guida. Il Glossario (Allegato 1) delle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici definisce la \u2018conservazione\u2019 come \u201c<em>l\u2019insieme delle attivit\u00e0 finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato, garantendo nel tempo le caratteristiche di autenticit\u00e0, integrit\u00e0, leggibilit\u00e0, reperibilit\u00e0 dei documenti<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel Regolamento eIDAS 2.0 compare il concetto di <strong>archiviazione elettronica e del relativo servizio qualificato o non qualificato<\/strong> e per comprenderne gli elementi essenziali \u00e8 fondamentale la lettura del considerando 66 del Regolamento stesso nella parte in cui prevede : \u201c<em>Molti Stati membri hanno introdotto requisiti nazionali per i servizi che forniscono <strong><u>un&#8217;archiviazione elettronica sicura e affidabile<\/u><\/strong> al fine di consentire la conservazione a lungo termine di dati elettronici e documenti elettronici, nonch\u00e9 per i servizi fiduciari associati. Al fine di garantire <strong><u>la certezza giuridica, la fiducia e l&#8217;armonizzazione<\/u><\/strong> in tutti gli Stati membri, \u00e8 opportuno istituire un quadro giuridico per i servizi di archiviazione elettronica qualificati, ispirato al quadro per gli altri servizi fiduciari di cui al presente regolamento. \u2026 Tali disposizioni dovrebbero applicarsi ai documenti creati in formato digitale e ai documenti cartacei che sono stati scannerizzati e digitalizzati. Ove necessario, tali disposizioni dovrebbero consentire che i dati elettronici e i documenti elettronici conservati siano trasferiti su supporti o formati diversi al fine di estenderne <strong><u>la durabilit\u00e0 e la leggibilit\u00e0 oltre il periodo di validit\u00e0 tecnologica, evitando nel contempo, nella misura del possibile, le perdite e le alterazioni.&nbsp;<\/u><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Altrettanto rilevanti sono le definizioni contenute nei punti 48) e 49) a modifica dell\u2019articolo 3 del Regolamento che individuano in maniera precisa gli obbiettivi che il servizio di archiviazione elettronica deve raggiungere.<\/p>\n\n\n\n<p>Il punto 48 recita infatti:<\/p>\n\n\n\n<p><em>48) \u201carchiviazione elettronica\u201d: un servizio che garantisce <strong><u>la ricezione,<\/u><\/strong><\/em><strong><u> <em>l&#8217;archiviazione, il recupero e la cancellazione<\/em><\/u><\/strong><em> dei dati e dei documenti informatici al fine di <strong><u>garantirne la durabilit\u00e0 e la leggibilit\u00e0 nonch\u00e9 preservarne l\u2019integrit\u00e0, la riservatezza e la prova dell\u2019origine durante tutto il periodo di conservazio<\/u><\/strong><\/em><strong><u>ne<\/u><\/strong>;<\/p>\n\n\n\n<p>Si nota immediatamente come vi sia una grande attenzione ad alcuni concetti essenziali gi\u00e0 presenti nella normativa italiana sia con riferimento alla gestione documentale che alla conservazione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>sicurezza<\/li><li>affidabilit\u00e0<\/li><li>certezza giuridica<\/li><li>reperibilit\u00e0 del documento<\/li><li>fruibilit\u00e0<\/li><li>gestione dello scarto documentale<\/li><li>leggibilit\u00e0<\/li><li>mantenimento del suo valore probatorio<\/li><li>integrit\u00e0<\/li><li>riservatezza<\/li><li>origine ed autenticit\u00e0.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 45 undecies dello stesso Regolamento prevede e chiarisce oggettivamente i requisiti per i servizi di archiviazione elettronica qualificata cos\u00ec definiti:<\/p>\n\n\n\n<p><em>(a)<\/em> <em>Articolo 45 undecies<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Requisiti per i servizi di <strong><u>archiviazione elettronica qualificati<\/u><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I servizi di archiviazione elettronica qualificati soddisfano i requisiti seguenti:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sono <strong><u>forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati<\/u><\/strong>;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utilizzano <\/em><strong><u>procedure e tecnologie in grado di garantire la durabilit\u00e0 e la leggibilit\u00e0<\/u><\/strong><em> dei dati elettronici oltre il periodo di validit\u00e0 tecnologica e almeno per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale, preservandone nel contempo l&#8217;integrit\u00e0 e l&#8217;esattezza dell&#8217;origine;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; assicurano che i dati elettronici siano conservati in modo tale da essere <strong><u>protetti dal rischio di perdita e alterazione<\/u><\/strong>, ad eccezione delle modifiche riguardanti il loro supporto o il loro formato elettronico;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; consentono alle parti autorizzate facenti affidamento sulla <strong><u>certificazione di ricevere una relazione in un modo automatizzato in cui si conferma che i dati elettronici consultati da un archivio elettronico qualificato godono della presunzione di integrit\u00e0<\/u><\/strong> dei dati dall&#8217;inizio del periodo di conservazione fino al momento della consultazione; tale relazione \u00e8 fornita in modo affidabile ed efficiente e reca la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato del prestatore del servizio di archiviazione elettronica qualificato.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Se partiamo dall&#8217;assunto che la Conservazione ho come scopo quello di tutelare la memoria storica dell&#8217;informazione e mantenere inalterato il valore probatorio del documento, comprendiamo perch\u00e9 finalmente anche a livello europeo hanno perfettamente compreso che non era pi\u00f9 sufficiente mantenere inalterato solo il valore probatorio della firma ma diventava indispensabile custodire l&#8217;oggetto informatico. Altrettanto rilevante \u00e8 analizzare gli effetti legali dell\u2019eArchiving previsti dall\u2019art. 45 decies del Regolamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico con riferimento alla portata giuridica dei servizi di archiviazione elettronica si prevede che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai dati e ai documenti informatici conservati mediante <strong><u>un servizio di archiviazione elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l&#8217;ammissibilit\u00e0 come prova in giudizio<\/u><\/strong> per il solo motivo che sono in formato elettronico o non sono conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica qualificato.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I dati informatici e i documenti informatici conservati mediante <strong><u>un servizio di archiviazione elettronica qualificato godono della presunzione di integrit\u00e0 e di provenienza per tutta la durata del periodo di conservazione<\/u><\/strong> da parte del prestatore di servizi fiduciari qualificato.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>i dati elettronici archiviati mediante un servizio di e-archiving non possono essere negati come elementi di prova nei procedimenti giudiziari solo per il fatto che sono in forma elettronica o che non sono conservati utilizzando un servizio qualificato di e-archiving.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Si ricavano alcuni principi essenziali tipici del Regolamento eIDAS: non discriminazione, per un servizio qualificato presunzione forte di integrit\u00e0 e di origine per la durata del periodo di conservazione per un servizio fiduciario qualificato, portabilit\u00e0.&nbsp; Inoltre, si evidenzia come con riferimento all\u2019archiviazione si disciplinino sia i dati che i documenti. L\u2019armonizzazione normativa tra Italia ed Europa sar\u00e0 determinante per questo servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019approccio comunitario e quello nazionale hanno componenti operative sovrapponibili ma fondamentale sar\u00e0 definire regole chiare per evitare contraddizioni tra norme comunitarie e nazionali, evitare equivoci che possano portare gli operatori verso procedure di infrazione e sanzioni, interagire attivamente con l\u2019organismo di standardizzazione al fine di definire regole tecniche da armonizzare con la situazione nazionale esistente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il nuovo servizio fiduciario di e-archiving&nbsp; ha un impatto sulla conservazione nazionale dei documenti informatici<\/strong> che deve essere gestito opportunamente, anche aggiornando le norme nazionali, per evitare disparit\u00e0 tra soggetti nazionali e comunitari (si pensi ai 5 milioni di euro di capitale sociale richiesti per ottenere la qualifica in Italia che rappresentano una barriera di ingresso rispetto ai soggetti qualificati nell\u2019Unione), ma anche per mantenere l\u2019equilibrio tra norme nazionali, che hanno scopi specifici per il patrimonio documentale pubblico e norme europee che essendo di rango normativo superiore non possono essere messe a rischio sul tema della applicabilit\u00e0 da &nbsp;norme nazionali non conformi a quelle comunitarie e quindi abrogate de jure.<\/p>\n\n\n\n<p>Inevitabilmente si va a configurare un nuovo scenario competitivo. L\u2019introduzione del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, nell\u2019ambito dei servizi di conservazione realizza quello che il primo Regolamento eIDAS ha fatto per le firme qualificate: l\u2019azzeramento delle barriere tra Paesi e un unico singolo mercato europeo comune a tutti. \u00c8 un cambiamento rilevante dello scenario competitivo che, come sempre, porta con s\u00e9 rischi ma anche grandi opportunit\u00e0 per il Sistema Paese: l\u2019Italia \u00e8 da sempre all\u2019avanguardia nella scienza archivistica digitale, anche nella sua implementazione concreta, a supporto dei processi di trasformazione digitale di PPAA e imprese. Questa posizione pu\u00f2 consentire la costruzione di campioni nazionali che possano esportare in altri Paesi l\u2019eccellenza archivistica italiana. Al contempo, il digital single market crea un abbassamento delle barriere all\u2019ingresso, consentendo l\u2019arrivo sul mercato domestico di provider stranieri, aumentando il gi\u00e0 elevato tasso di competitivit\u00e0 sul mercato dell\u2019archiviazione e della conservazione digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>Allo stato attuale in tema di e-archiving come evoluzione della conservazione digitale, l\u2019Italia \u00e8 all\u2019avanguardia e c\u2019\u00e8 un\u2019opportunit\u00e0 da cogliere e da non lasciarsi sfuggire.<\/p>\n\n\n\n<p>Negli altri Paesi europei non sussiste al momento un livello analogo di regolamentazione. In particolare, la previsione dell\u2019elenco dei Conservatori Accreditati presso AgID istituito nel 2014 ed ora riqualificato in qualche modo&nbsp; come Marketplace AgID dei servizi di conservazione, con una serie di requisiti puntuali sotto vari profili (sicurezza, organizzazione, competente tecniche ed archivistiche), ha consentito ai Conservatori di sviluppare una competenza estremamente consolidata e verticale attraverso studio, formazione e, non ultimo, un notevole impegno di risorse sia umane che economiche.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il nuovo Regolamento eIDAS 2.0 avr\u00e0 un impatto significativo sul panorama dei servizi fiduciari<\/strong>: ci sar\u00e0 un aumento dell&#8217;offerta di servizi: l&#8217;introduzione di nuovi servizi fiduciari qualificati e la distinzione tra qualificati e non qualificati amplier\u00e0 l&#8217;offerta di soluzioni per le aziende e i cittadini ma anche per la Pubblica Amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo Regolamento offre molte opportunit\u00e0 per le aziende e i cittadini di beneficiare di un ecosistema di servizi fiduciari pi\u00f9 sicuro, affidabile e interoperabile. Al fine di garantire maggiore sicurezza e affidabilit\u00e0, i prestatori di servizi fiduciari dovranno rispondere anche alle previsioni di cui alla Direttiva NIS 2 (o Direttiva UE 2022\/2555)&nbsp; che aggiunge all\u2019elenco dei soggetti gi\u00e0 inclusi nella sua precedente versione (Direttiva NIS 1 del 2016, adottata in Italia con il D.L. n.65 del 18 maggio 2018) proprio quegli stessi prestatori di servizi fiduciari definiti dal regolamento eIDAS. L\u2019aggiunta di nuovi servizi all\u2019elenco di quelli gi\u00e0 considerati come \u201cfiduciari\u201d estende dunque l\u2019ambito di applicazione della Direttiva NIS 2, includendo ulteriori soggetti tenuti a innalzare e rivedere i propri standard di cybersecurity e a rispettare stringenti obblighi di segnalazione in caso di incidente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Regolamento rafforza la fiducia nelle transazioni elettroniche e facilita la digitalizzazione dei processi, rappresenta un passo avanti significativo per l&#8217;Europa in materia di identit\u00e0 digitale e servizi fiduciari. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ma come si porr\u00e0 la PA italiana verso il Regolamento? Potr\u00e0 permettersi di non rispettarlo o dovr\u00e0 ove necessario, qualora a livello europeo non vengano adottati in modo adeguato, adottare standard archivistici in grado di tutelare pi\u00f9 che compiutamente il patrimonio documentale?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un cambiamento importante di scenario per il mercato ed \u00e8 un\u2019occasione unica per i provider italiani da sempre tra i pi\u00f9 accreditati nell\u2019ambito dell\u2019archivistica digitale a supporto dei processi di transizione digitale della PA e delle imprese, di affermare la propria leadership.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>by Patrizia Sormani<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-1 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link\" href=\"https:\/\/www.intesigroup.com\/it\/conservazione-digitale\/\">Scopri di pi\u00f9<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In virt\u00f9 del nuovo Regolamento eIDAS 2.0 si assiste al passaggio dalla conservazione digitale intesa &#8220;in senso italiano&#8221; all\u2019e-archiving. 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